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Attestato di Prestazione Energetica: validità, obblighi e sanzioni

Attestato di Prestazione Energetica: validità, obblighi e sanzioni

27/04/2022

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Dal 1° Luglio 2009 è diventato obbligatorio allegare l’Attestato di Prestazione Energetica ai rogiti notarili. Il Notaio deve ricevere l’attestato dalla parte venditrice in originale, redatto da tecnico abilitato. La validità di questo certificato è di 10 anni.

Dal 1° Luglio 2010 è diventato obbligatorio allegarlo anche nei contratti di locazione, non può essere utilizzato quello redatto per effettuare la compravendita, ma deve essere specifico per i contratti di affitto. 

Negli anni l’APE avrà un’importanza crescente in quanto attesta il consumo energetico della casa e l’indirizzo legislativo è quello di penalizzare sempre più gli immobili con alti costi di energia e favorire quelli che consumano poco e riescono a sfruttare energie rinnovabili.

Ma quali sono gli obblighi e le sanzioni relative a questo importante documento?

Qui di seguito un importante vademecum.

  • Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono «rendere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’«Attestato di Prestazione Energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio)
  • In caso di compravendita, l’attestato deve essere consegnato all'acquirente
  • In caso di locazione, l’attestato deve essere consegnato al conduttore
  • In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o «locatario» (recte: locatore) deve fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’«Attestato di Prestazione Energetica» entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità
  • Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli, appunto, soggetti a registrazione) deve essere inserita «apposita clausola» con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici
  • In caso di compravendita o di nuova locazione, salvo che nei casi di locazione di singole unità immobiliari, deve essere allegata al contratto copia dell’attestato di prestazione energetica
  • Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente
  • In caso di compravendita, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro
  • In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro
  • Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») o allegazione, se dovuta, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 18.000 euro.
  • In caso di contratto di locazione di singola unità immobiliare (soggetto a registrazione) l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro; sanzione che si riduce alla metà (min. 500 euro – max. 2.000 euro) se la durata della locazione non eccede i tre anni
  • In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro


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