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I caso sul servizio idrico di Abbanoa

I caso sul servizio idrico di Abbanoa

30/11/2023

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Un tema molto delicato in Sardegna riguarda il concessionario per il servizio idrico Abbanoa.

Sui conguagli riferiti al periodo 2005-2011 si è pronunciata la Corte Suprema di Cassazione.

Riportiamo il testo di commento dell’Onorevole Mauro Pili, che ha intrapreso da tempo una dura battaglia con l’ente gestore.

Ringraziamo l’onorevole Pili per averci dato la disponibilità alla pubblicazione del suo post.

 

 

ABBANOA SCONFITTA SU TUTTA LA LINEA.

I CONGUAGLI ERANO FUORI LEGGE.

Mi hanno denunciato. Portato a processo. Da 7 anni, gli stessi personaggi di Abbanoa, bloccano la class action con azioni tutte protese a ritardare la sentenza finale.

Attendo con serenità la sentenza penale del 7 Dicembre.

Ora, però, Abbanoa ha perso la partita finale, quella della Corte Suprema di Cassazione che ha bocciato senza appello i conguagli 2005-2011 per i quali ho combattuto sin dal primo istante con tanti di voi.

Una sentenza finale chiara e netta.

Ecco lo stralcio fondamentale della sentenza: «Come ritenuto da questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità, non può essere ritenuta lecita l'imposizione di un conguaglio per partite pregresse, in quanto per la natura del contratto di somministrazione, avente carattere periodico, l'erogazione del servizio idrico comporta un prezzo che viene corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse».

Conguagli illeciti, secondo la Cassazione. E i giudici chiariscono ulteriormente le ragioni della sonora e decisiva bocciatura: «Il corrispettivo che viene pagato secondo le scadenze d'uso è proporzionato e trova la sua giustificazione nell'utilizzo dell'acqua che viene erogata; invece la richiesta di conguagli per partite pregresse determina l'ammontare del corrispettivo in un momento successivo rispetto alla erogazione effettuata dalla Aeegsi, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria, per consumi già avvenuti, in assenza di accordo delle parti ed in carenza di potere impositivo, per cui VIOLA gli artt. 1561,1560, e 1563 c.c. e, nella misura in cui ritenuto discendente da obblighi normativi, VIOLA altresì l'art. 11 preleggi».

Il richiamo alle preleggi ha un solo significato: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

Se ci fosse una classe politica seria e onesta imporrebbe ad Abbanoa di restituire quei 106 milioni ai sardi.

Per quanto mi riguarda dopo questa sentenza mi auguro che anche la definizione della Class Action possa essere conclusa in tempi rapidi.

E' dura resistere, ma a volte ne vale la pena.

Schiena dritta, Testa Alta


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