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Pertinenze non citate nell'atto di vendita: cosa stabilisce la Cassazione

Pertinenze non citate nell'atto di vendita: cosa stabilisce la Cassazione

16/05/2022

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Può capitare che in un atto di vendita, per distrazione o per altri motivi, non venga riportata la pertinenza di un immobile. L’acquirente come prima reazione probabilmente chiederà conto di questo al notaio rogante, magari attribuendo ad esso la responsabilità di tale manchevolezza. Più volte su questa tema si è espressa la Cassazione stabilendo, salvo casi limite, che il notaio nella sua funzione di pubblico ufficiale non ha responsabilità nel merito della cosa compravenduta, in quanto la sua attività principale è quella di rendere pubbliche le volontà delle parti, esentandolo dalla verifica urbanistica e catastale.

Sempre la Cassazione su questo particolare tema si è espressa facendo riferimento all’articolo 818 del codice civile che cita “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto". Per cui se due immobili sono tra essi pertinenziali devono ritenersi entrambi compresi nel trasferimento della proprietà, anche se nell’atto pubblico non viene citata la pertinenza. Naturalmente questo avviene se nell’atto pubblico non viene chiaramente ed espressamente indicata la sua esclusione. Un esempio potrebbe essere il trasferimento di un solaio pertinenziale non indicato in atto. Se il solaio non è citato ma risulta essere pertinenziale a un appartamento questo diventerà di diritto proprietà della parte acquirente. Va da se che il discorso va esteso a tutte le pertinenze, ovvero cortili, autorimesse, cantine, locali tecnici e cosi via.

Il consiglio prima di effettuare un acquisto è quello di richiedere un relazione asseverata dell’immobile che si va ad acquistare – o anche a vendere – in modo che il notaio possa fare espressamente riferimento a questa per stabilire con esattezza la proprietà oggetto del rogito e limitare sensibilmente il margine di errore. 


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