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Quanto conosci del Bonus Ristrutturazioni?
Quanto conosci del Bonus Ristrutturazioni? Quanto conosci del Bonus Ristrutturazioni?

Quanto conosci del Bonus Ristrutturazioni?

12/10/2020

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Il Bonus Ristrutturazioni


L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tale detrazione, però, grazie agli interventi dei vari governi che si sono succeduti nel tempo, è stata aumentata al 50% e il limite massimo di spesa portato a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, a partire dalle spese sostenute da giugno 2012.

Inoltre la Legge di Bilancio 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 la possibilità di usufruirne.

In definitiva il bonus ristrutturazioni 2020 è la detrazione fiscale del 50% per i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli. Tale detrazione del 50% deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Nel 2018 è stato introdotto un nuovo adempimento per l’accesso alla detrazione: l’invio di una comunicazione all'ENEA per i lavori di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico.

Nonostante siano passati anni dalla sua introduzione, sono ancora in tanti a chiedersi come funziona.


Allora cerchiamo di scendere nel dettaglio per capire a chi spetta e per quali interventi spetta!


A chiarire questi punti focali del bonus ristrutturazioni 2020 è stata l’Agenzia delle Entrate con un’apposita guida che distingue anche le spese ammesse per gli interventi in condominio e su edifici singoli.


Singole unità abitative

 

Nel dettaglio, la detrazione del 50% spetta per:

  • Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

              Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale,  

              anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli   

              interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non 

              facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

  • Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
  • compimento di atti illeciti da parte di terzi (come cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc..);
  • Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
  • Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • Interventi effettuati per il risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.;
  • Interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;
  • Gli interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici. Tra le opere agevolabili rientrano: la riparazione di impianti per la sicurezza, apparecchi di rilevazione di gas inerti, monitoraggio di vetri anti-infortunio, installazione corrimano.


Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche:

·       le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse 

·       le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento 

·       le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) 

·       le spese per l’acquisto dei materiali 

·       il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti 

·       le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

·       l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori

·       gli oneri di urbanizzazione

·       gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.


Chi può usufruirne


Il bonus ristrutturazione 2020 può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.

La detrazione del 50% può essere richiesta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:

  • Proprietari o nudi proprietari;
  • Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • Locatari o comodatari;
  • Soci di cooperative divise e indivise;
  • Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • Soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Qualora sia stato contratto preliminare di vendita, chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus ristrutturazione, qualora:

  • E’ stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • Esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
  • E’ stato regolarmente registrato il compromesso.

Può beneficiare del bonus ristrutturazioni 2020 anche chi ha eseguito i lavori in proprio sull’immobile, soltanto per le spese sostenute per l’acquisto del materiale.


Parti condominiali

 

Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le suddette detrazioni.

Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari, che sono:

·       il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune 

·       i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune 

·       le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.


Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione sono interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.


Agevolazione per l’acquisto o l’assegnazione di immobili già ristrutturati


È prevista una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati ad uso abitativo ristrutturati.

In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo


Cosa occorre per accedere all’agevolazione


È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Deve essere effettuata una comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale con le seguenti informazioni: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi, natura dell’intervento da realizzare, dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione, data di inizio dell’intervento di recupero.

Inoltre è ormai obbligatorio trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati.


Come devono essere pagati i lavori


Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line"), da cui risultino: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.


I documenti da conservare


I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’agenzia delle entrate, i seguenti documenti:

·       ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione;

·       domanda di accatastamento dell’immobile;

·       ricevute di pagamento dell’Imu;

·       per gli interventi sulle parti condominiali, delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

·       dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori;

abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

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